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ARTICOLO 66
I SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE

  1. Le parti confermano il principio dell’accreditamento degli enti o delle agenzie per la formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da parte dell’amministrazione delle iniziative di formazione.

  2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le università, i consorzi universitari, interuniversitari, gli IRRE e gli istituti pubblici di ricerca.

  3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le OO.SS., definisce le procedure da seguire per l’accreditamento di soggetti – i soggetti qualificati di cui al precedente comma sono di per sé accreditati – per la realizzazione di progetti di interesse generale. I criteri di riferimento sono:

    • la missione dell’ente o dell’agenzia tenendo conto delle finalità contenute nello statuto;

    • l’attività svolta per lo sviluppo professionale del personale della scuola;

    • l’esperienza accumulata nel campo della formazione;

    • le capacità logistiche e la stabilità economica e finanziaria;

    • l’attività di ricerca condotta e le iniziative di innovazione metodologica condotte nel settore specifico;

    • il livello di professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti già avuti e alla differenza funzionale di compiti e di competenze;

    • la padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni di formazione;

    • il ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

    • la documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di sviluppo professionale del personale della scuola;

    • la specifica competenza di campo in relazione alle aree progettuali di lavoro;

    • la disponibilità a consentire il monitoraggio, l’ispezione e la valutazione delle singole azioni di formazione.

  4. I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i soggetti accreditati di cui al comma 3 possono accedere alle risorse destinate a progetti di interesse generale promossi dall’amministrazione.

  5. Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o in rete e/o in consorzio, sulla base di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture.

  6. La contrattazione decentrata regionale individua i criteri con cui i soggetti che offrono formazione partecipano ai progetti definiti a livello territoriale.

  7. I soggetti qualificati, accreditati o proponenti corsi riconosciuti sono tenuti a fornire al sistema informativo, l’informazione, secondo moduli standard che saranno definiti, relativa alle iniziative proposte al personale della scuola.