ARTICOLO 66
I SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE
Le parti confermano il principio dell’accreditamento degli enti o delle agenzie per la formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da parte dell’amministrazione delle iniziative di formazione.
Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le università, i consorzi universitari, interuniversitari, gli IRRE e gli istituti pubblici di ricerca.
Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le OO.SS., definisce le procedure da seguire per l’accreditamento di soggetti – i soggetti qualificati di cui al precedente comma sono di per sé accreditati – per la realizzazione di progetti di interesse generale. I criteri di riferimento sono:
la missione dell’ente o dell’agenzia tenendo conto delle finalità contenute nello statuto;
l’attività svolta per lo sviluppo professionale del personale della scuola;
l’esperienza accumulata nel campo della formazione;
le capacità logistiche e la stabilità economica e finanziaria;
l’attività di ricerca condotta e le iniziative di innovazione metodologica condotte nel settore specifico;
il livello di professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti già avuti e alla differenza funzionale di compiti e di competenze;
la padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni di formazione;
il ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
la documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di sviluppo professionale del personale della scuola;
la specifica competenza di campo in relazione alle aree progettuali di lavoro;
la disponibilità a consentire il monitoraggio, l’ispezione e la valutazione delle singole azioni di formazione.
I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i soggetti accreditati di cui al comma 3 possono accedere alle risorse destinate a progetti di interesse generale promossi dall’amministrazione.
Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o in rete e/o in consorzio, sulla base di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture.
La contrattazione decentrata regionale individua i criteri con cui i soggetti che offrono formazione partecipano ai progetti definiti a livello territoriale.
I soggetti qualificati, accreditati o proponenti corsi riconosciuti sono tenuti a fornire al sistema informativo, l’informazione, secondo moduli standard che saranno definiti, relativa alle iniziative proposte al personale della scuola.