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ARTICOLO 65
IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

  1. In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.

    Il Piano tiene conto dei contenuti della direttiva annuale del Ministro e si può avvalere delle offerte di formazione promosse dall’amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati.

    Il Piano si articola in iniziative:

    • promosse prioritariamente dall’amministrazione;

    • progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con gli IRRE, con l’Università (anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali qualificate, con gli Istituti di Ricerca e con gli Enti accreditati.