ARTICOLO 64
CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
Le risorse per la formazione del personale delle scuole disponibili nel bilancio del MIUR sono assegnate:
per il 60% alle scuole in base al numero complessivo degli addetti, con successiva proporzionale ripartizione, a livello di singola istituzione scolastica, tra numero dei docenti e numero di personale ATA;
per il 20% all’amministrazione periferica, in base al numero degli addetti nelle proprie istituzioni scolastiche, e comunque osservando il criterio proporzionale di cui al punto precedente;
per il 20% all’amministrazione centrale.