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ARTICOLO 64
CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

  1. Le risorse per la formazione del personale delle scuole disponibili nel bilancio del MIUR sono assegnate:

    • per il 60% alle scuole in base al numero complessivo degli addetti, con successiva proporzionale ripartizione, a livello di singola istituzione scolastica, tra numero dei docenti e numero di personale ATA;

    • per il 20% all’amministrazione periferica, in base al numero degli addetti nelle proprie istituzioni scolastiche, e comunque osservando il criterio proporzionale di cui al punto precedente;

    • per il 20% all’amministrazione centrale.