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ARTICOLO 59
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

  1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell’art. 37.

  2. Le domeniche e le festività infrasettimanali ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio.

  3. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.