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ARTICOLO 58
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

  1. Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno , mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità del proprio posto.

  2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato.