ARTICOLO 58
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno , mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità del proprio posto.
L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato.