ARTICOLO 40
SERVIZIO PRESTATO DAI DOCENTI PER PROGETTI CONCORDATI CON LE UNIVERSITÀ
Ove si stipulino convenzioni tra Università, Direzioni generali regionali e scuole per progetti relativi all’orientamento universitario ed al recupero dei fuori ruolo universitari, ai docenti coinvolti in detti progetti dovrà essere rilasciata idonea certificazione dell’attività svolta.
Su tali convenzioni il Direttore generale regionale fornisce alle OO.SS. informazione preventiva.
Le Università potranno avvalersi di personale docente per il raggiungimento di specifiche finalità.
Nelle ipotesi del presente articolo i docenti interessati potranno porsi o in aspettativa non retribuita o in part time annuale, o svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione del dirigente scolastico.