ARTICOLO 23
AREA DOCENTI E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
Rientrano in tale area i docenti della scuola dell’infanzia; i docenti della scuola elementare; i docenti della scuola media; i docenti della scuola secondaria superiore diplomati e laureati; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; gli assistenti delle scuole speciali statali.
I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale docente ed educativo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
tipologia del rapporto di lavoro;
data di inizio del rapporto di lavoro;
data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa.
Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.