ARTICOLO 115
RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI IN CASO DI ASSENZE PER MALATTIA
Nel caso di assenze per malattia di durata superiore ai 60 giorni , il personale in servizio all'estero è restituito ai ruoli metropolitani. Il predetto personale conserva l’ intero assegno di sede per i primi 45 giorni; l'assegno stesso non è corrisposto per i restanti 15 giorni. Restano ferme le disposizioni sulla malattia di cui al presente contratto.